Art. 12.
(Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica).

      1. È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione, comprese le attività antiterrorismo e di controspionaggio.
      2. Il SISDE è incardinato nell'ambito del Ministero dell'interno e opera sotto la direzione funzionale del Dipartimento.

 

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      3. Il Ministro dell'interno assicura il supporto strumentale e logistico al SISDE sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
      4. Il direttore del SISDE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e previo parere del CISI e del Comitato parlamentare. Gli altri funzionari previsti dalle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro dell'interno su parere conforme del CISI.
      5. Il SISDE coopera stabilmente con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per assicurare le comunicazioni e i raccordi informativi di interesse sul piano della prevenzione e delle misure di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, sulla base di linee guida definite d'intesa tra il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza e il Ministro dell'interno.